Diagnosi energetica obbligatoria per energivori: obblighi, scadenze e chi può redigerla
Non è un incentivo ma un obbligo di legge (art. 8 del D.Lgs. 102/2014), con forte valore commerciale per le ESCO. Riguarda le grandi imprese (oltre 250 dipendenti, oppure fatturato oltre 50 milioni con bilancio oltre 43 milioni) e le imprese energivore iscritte all'elenco CSEA. Va rinnovata ogni quattro anni.
Scadenze rilevanti
Con il recepimento della direttiva UE 2023/1791:
- Prima diagnosi per chi rientra per la prima volta in base ai consumi: entro l'11 ottobre 2026
- Prossimo rinnovo per le imprese già in ciclo: entro il 5 dicembre 2027
- Obbligo di ISO 50001 per consumi molto elevati (oltre 85 TJ/anno): entro l'11 ottobre 2027
Sanzioni
Da 4.000 a 40.000 euro per la mancata diagnosi; da 2.000 a 20.000 euro per diagnosi non conforme. Pagare la sanzione non cancella l'obbligo.
Chi può redigerla
Soggetti abilitati:
- ESCO certificate UNI CEI 11352
- EGE certificati UNI CEI 11339
- Auditor energetici con competenze documentate
La diagnosi deve essere conforme alla UNI CEI EN 16247 e trasmessa via portale ENEA. Il vantaggio della ESCO è la continuità dalla diagnosi al cantiere, con EPC.
Esenzioni
Da verificare caso per caso: imprese con ISO 50001, EMAS o ISO 14001 che includano un audit conforme; EPC comprensivo di un sistema di gestione dell'energia.
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